I chiarimenti delle Entrate. Anche le cooperative sociali fruiscono del superbonus. Unità residenziali: la superficie deve superare il 50%.
Detrazione maggiorata del 110% non fruibile in presenza di un edificio composto da cinque unità, interamente posseduto da un unico contribuente, sebbene con una unità, delle cinque, detenuta nell’ambito del regime d’impresa. Nonostante le recenti modifiche introdotte alla disciplina, in presenza di un unico proprietario non viene meno la condizione per la quale la superficie complessiva delle unità a destinazione residenziale, collocate nell’edificio, deve. risultare superiore al 50%. Queste alcune precisazioni fornite ieri, nel corso di un videoforum, dall’Agenzia delle entrate ed aventi ad oggetto la detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla legge 77/2020 e ulteriormente modificato dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Cooperative sociali. Di fronte ad un quesito avente la necessità di comprendere se la detrazione maggiorata sia fruibile anche da una società cooperativa sociale, l’Agenzia delle entrate ha ricordato, innanzitutto, che tra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’art. 10 del dlgs. 460/1997; nella risposta viene ulteriormente precisato che le società cooperative sociali, rispettose della legge 381/1991, sono ritenute Onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell’art. 10 del citato decreto legislativo.
Quindi, tenendo conto che, tra i soggetti ammessi al 110%, la lettera d-bis, dell’art. 119 del dl 34/2020, il legislatore ha inserito anche le Onlus e stante il fatto che la cooperativa sociale, se rispettosa della legge 381/1991, è una Onlus di diritto, l’Agenzia delle entrate conferma che detto ente mutualistico rientra a pieno titolo tra i soggetti beneficiari del superbonus. Limiti e soglie. Sul tema dell’unico proprietario, l’Agenzia risponde, inizialmente, a un quesito concernente la proprietà di cinque unità familiari, distintamente accatastate che costituiscono un edificio residenziale, delle quali quattro sono possedute in comproprietà tra i coniugi e una risulta posseduta, nell’ambito dell’esercizio di impresa, da uno solo dei due, e ricorda la lett. h), del comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 che ha modificato la lett. a) del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020.
Per effetto delle modifiche introdotte, l’agevolazione risulta ora fruibile anche se gli interventi sono eseguiti su edifici non in condominio, secondo la disciplina indicata dagli articoli da 1117 a 1139 c.c., in quanto composti da più unità immobiliari (da due a quattro) e sebbene posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari ma, nel caso indicato, la detrazione maggiorata non è spettante giacché l’edificio si compone di cinque unità, a nulla rilevando che una delle unità risulti posseduta in regime d’impresa che, com’è noto, non risulterebbe comunque beneficiaria del 110%.
Il secondo quesito, invece, riguarda l’unico proprietario e le soglie da considerare, in presenza di un edificio, composto da quattro unità residenziali, sul quale è intenzione del proprietario di sostituire l’impianto di climatizzazione centralizzato. L’Agenzia delle entrate ricorda la modifica introdotta alla lettera a), dell’art. 119 del dl 34/2020, a cura del comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 e, sulla base del tenore letterale delle lettere a), e b) del comma 1 del citato art. 119, ritiene che per la determinazione del limite di spesa ammesso al 110% si debba far riferimento al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio con la conseguenza che il limite per l’isolamento termico per quattro unità è pari a 160 mila euro (40 mila per quattro unità) mentre per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione centralizzato, il limite di spesa è pari a 80 mila (20 mila moltiplicato per quattro unità.). Unico proprietario. Infine, due ulteriori quesiti relativi, rispettivamente, all’unico proprietario e alla prevalenza abitativa e alla villetta familiare, sulla quale deve essere eseguito un intervento di isolamento termico.
Nel primo caso, dopo le modifiche della legge 178/2020, viene precisato che non vengono meno i chiarimenti già forniti (circ. 24/E/2020) in ordine alla circostanza che ai fini della detrazione maggiorata, la superficie complessiva delle unità abitative inserite nell’edificio deve essere superiore al 50% e, nel secondo caso, che la detta detrazione del 110% è fruibile dai possessori e/o detentori che abbiano sostenuto le spese agevolabili, nel rispetto delle relative condizioni, con la necessità che il prestatore (impresa) emetta distinte fatture per ogni proprietario che fruisce del 110%, con riferimento alla spesa sostenuta per gli interventi realizzati sulla propria unità immobiliare.
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Fonte: Italia Oggi